Articolo 1
Costituzione – Denominazione – Sede

1.1 E’ costituita una Fondazione denominata:
“FONDAZIONE ALAMO”
1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e settori di attività.

1.3 La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia, ha sede in Milano.
La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

Articolo 2
Scopi e settori di intervento

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico
incoraggiando, sostenendo e realizzando iniziative imprenditoriali, sia di nuova costituzione come pure già esistenti, che mirano a favorire il pieno sviluppo: della persona, nel suo itinerario formativo di presenza e di espressione nel lavoro, nella società e nel sistema economico, delle piccole e medie imprese, sia profit sia no profit, e in genere di qualunque soggetto in azione che valorizzi i giovani, il lavoro, l’inventiva e la creatività, favorendo la prestazione di servizi necessari e/o utili alle predette iniziative imprenditoriali, principalmente rivolte ai giovani che vogliono essere protagonisti nel sistema èconomico nazionale ed internazionale.

2. 2 I fini della Fondazione nel loro complesso ed in ogni singolo settore di attività saranno riferiti – in via prioritaria a quelli desumibili dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

2.3 La Fondazione non ha scopo di lucro ed ogni risorsa o utilità pervenuta alla fondazione a . qualsiasi titolo
dovrà essere utilizzata per il perseguimento degli scopi statutari.
2.4 Le rendite della Fondazione saranno erogate secondo i seguenti criteri:
sostenere soggetti che hanno idee particolarmente interessanti ma mancano di adeguate risorse;
sostenere imprese nella fase di start up nella realizzazione di prodotti ;
sostenere imprese esistenti che attraversano condizioni difficili o contingenze negative dovute alla crisi del mercato di riferimento;
sostenere imprese che pur essendo “in salute” hanno necessità di effettuare investimenti per l’innovazione di processi e/o prodotti.

Articolo 3
Attività della Fondazione

3.1 La Fondazione opera sia attraverso propri programmi e progetti di intervento realizzati direttamente (anche assicurandosi la collaborazione di altri soggetti privati e/o pubblici interessati} sia attraverso la
partecipazione a progetti e programmi promossi da altri.
3.2 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione, a seconda di quanto di volta
in volta di seguito previsto ed indicato:

  1. i) può favorire e promuovere, a favore di nuove iniziative imprenditoriali, ogni servizio atto a identificare, progettare, lanciare e sviluppare nuove imprese, promuovendo nella fase di start up i necessari servizi di tutoraggio, di supporto e di consulenza-accompagnamento di natura amministrativa, strategica, tecnologica, di marketing e di comunicazione;
  2. ii) può favorire e promuovere, a favore di imprese già esistenti che si trovino in una fase critica temporanea anche finanziaria oppure che abbiano necessità di innovazione, di riconversione e/o ristrutturazione, ogni
    servizio di facility management volto a integrare i principi della gestione economica e finanziaria dell’azienda, dell’architettura e delle scienze comportamentali ed ingegneristiche, per uno sviluppo ed implementazione di politiche, standard, processi al fine di rendere l’organizzazione dell’impresa in grado di adattarsi ai cambiamenti e di migliorare l’efficienza e l’efficacia;
  3. iii) può svolgere direttamente, con mezzi propri, in via esclusiva e per la diretta realizzazione degli scopi statutari, la propria attività nel settore dell’economia delle imprese di cui al precedente art. 2, attraverso la partecipazione – purché non di controllo – in imprese e società, per fornire tutti i servizi sopra indicati ai punti precedenti i) e i i).

Articolo 4
Attività strumentali al perseguimento degli scopi

4 .1 Per il raggiungimento degli scopi, la Fondazione potrà svolgere tutte le attività accessorie e connesse a quelle istituzionali, in quanto strumentali alle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.
4.2 La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari , commerciali e finanziarie, nel rispetto della normati va vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale e in particolare:
a) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza la esclusione di altri, l’acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici e privati, anche trascrivibili in pubblici registri;
e) stipulare convenzioni o comunque accordi di qualsiasi genere per 1’affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
d) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni ed enti privati, la cui attività sia rivolta direttamente al perseguimento di finalità analoghe o comunque connesse a quelle della Fondazione; fornire garanzie alle imprese partecipate o ad opere che si intende sostenere;
e) promuovere o concorrere alla costituzione di società di capitali, e/o parteciparvi sempre in via strumentale ed accessoria al perseguimento dei fini istituzionali;
f) agevolare economicamente, nelle forme di legge consentite, la formazione e la partecipazione di soggetti meritevoli, giovani e non, alle attività imprenditoriali e professionali, anche mediante il riconoscimento di premi, borse di studio e simili;
g) svolgere ogni attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.
h) Per il conseguimento degli scopi istituzionali la Fondazione può compiere operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari.

Articolo 5
Patrimonio e Fondo di Gestione
Patrimonio

5.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni,
diritti e utilità effettuati in sede di atto costitutivo.
5.2 Tale patrimonio potrà essere incrementato con:
– eredità, donazioni e legati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
– contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche e private, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– contributi o elargizioni dell’Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– il dieci per cento delle risorse annualmente disponibili;
– parte di rendite o ricavi non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, viene destinata ad incremento del patrimonio;
– tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Fondo di gestione
5.3. II fondo di gestione della Fondazione è costituito :
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
dalle donazioni, dalle liberalità o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
– dalle somme versate dai fondatori, dai sostenitori e dai terzi a titolo di concorso nella gestione;
dai contributi alla gestione ordinaria disposti dall’Unione Europea, da Stati sovrani, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
dai contributi ed erogazioni in qualsiasi forma concessi, ricevuti da Enti, Fondazioni, Istituzioni, società pubbliche o private e persone fisiche, non espressamente destinanti ad incremento del patrimonio;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
5. 4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e
per la realizzazione dei suoi scopi. In particolare tali risorse, se non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione per particolari e motivate ragioni, sono – in via ordinaria
– destinate:
– per lo svolgimento delle attività istituzionali;
– per spese di funzionamento, improntate al principio della massima economicità, nei limiti del rimborso delle
sole spese effettivamente sostenute.

Articolo 6
Fondatori

6.1 Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo.
6.2 Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica
o Ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori alle seguenti condizioni:

  1. i) venga presentato da un Fondatore;
  2. ii) concorra alla vita, al patrimonio e al fabbisogno economico della Fondazione, mediante il versamento di una quota annuale stabilita dal Collegio dei Fondatori.

6.3 Il Collegio dei Fondatori può con delibera adottata all’unanimità conferire la qualifica di Fondatore anche senza alcun versamento di contributi, a persone o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell’ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

Articolo 7
Esclusione e recesso dei Fondatori

7.1 Il Collegio dei Fondatori delibera, all’unanimità con esclusione del voto dal soggetto interessato, l’esclusione dei Fondatori per gravi motivi, tra cui a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti con quelle della Fondazione.
7. 2 Nel caso di Enti e di Persone Giuridiche l’esclusione è automatica nel caso di estinzione dell’ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.
L’accertamento dei suddetti eventi spetta al Collegio dei Fondatori per i Membri Fondatori.
7. 3 Coloro che perdono, per qualsiasi causa, la qualifica di Fondatori o di Partecipanti, non · possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla Fondazione né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 8
Organi della Fondazione

8.1 Sono Organi della Fondazione:
– il Collegio dei Fondatori,
– il Consiglio di Amministrazione,
– il Presidente,
– il Comitato Esecutivo,
– il /i Vice Presidente/i,
– L’organo di revisione,
8.2 Le cariche della Fondazione, ove non diversamente stabilito, si intendono gratuite.

Articolo 9
Collegio dei Fondatori

9.1 I Fondatori, come individuati all’articolo 6, costituiscono il Collegio dei Fondatori.
9.2 Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:
– determinare il numero di membri del Consiglio di Amministrazione conformemente a quanto infra previsto all’articolo 12;
– nominare i membri del Consiglio di Amministrazione ed -eleggere il Presidente;
– nominare l’Organo di Revisione; i soggetti che assumono la carica di amministratore non potranno partecipare al voto e degli stessi non si terrà conto nel calcolo delle maggioranze;
– deliberare in ordine all’acquisto e alla perdita della qualifica di Membro Fondatore;
– nominare il Presidente del collegio dei fondatori che dura in carica per tre esercizi.
La carica di Presidente del Collegio dei Fondatori è incompatibile con quella di componente del Consiglio di
Amministrazione.

Articolo 10
Collegio dei Fondatori

Adunanze: convocazione e quorum
10.1 Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno due volte l’anno nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, si potrà partecipare all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
10.2 La convocazione del Collegio dei Fondatori avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, inviati dal Presidente del Collegio dei Fondatori a ciascun membro del Collegio stesso e dell’Organo di Revisione almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della adunanza oltre al relativo ordine del giorno.
Può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed altresì a istanza di almeno un terzo dei membri con l’indicazione delle materie da trattare.
10.3 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire alla adunanza ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.
10.4 L’adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente del Collegio dei Fondatori è valida, in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per delega.
La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
10.5 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
10.6 Ciascun membro ha diritto a un voto.
10.7 Delle adunanze del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente de Collegio dei Fondatori e dal Segretario dell’adunanza.
10.8 La riunione può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizioni che siano rispettati il metodo collegiale e a condizione che:
a) sia .consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l ‘ identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
La riunione si ritiene svolta ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzatore.

Articolo 11
Consiglio di Amministrazione

11.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, variabile da sette a quindici. Il Consiglio di Amministrazione dura in
carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono rieleggibili.
11.2 Il numero dei membri viene determinato dal Collegio dei Fondatori che nomina il Consiglio di Amministrazione.
11.3 Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
11.4 Qualora durante il mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio, il Presidente o in mancanza il Consigliere più anziano di età ne promuove la sostituzione al Collegio dei Fondatori entro i sessanta giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.
11.5 Qualora il titolare del potere di nomina o designazione non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
11.6 Nel caso venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio s’intende decaduto e deve essere rinnovato.

Articolo 12
Poteri del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
12.2 In particolare provvede a:
– nominare, su proposta del Presidente, tra i propri membri uno o più Vice Presidente/i. Nel caso di più Vicepresidenti uno di essi sarà Vicario;
– deliberare in ordine all’acquisto e alla perdita della qualifica di Partecipante, determinando altresì la quota annuale per la relativa categoria;
– predisporre il Bilancio Preventivo unitamente ad una relazione sulle attività della Fondazione contenente le linee generali, gli obiettivi e i programmi dell’anno successivo, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Statuto da inviare anche al Collegio dei Fondatori;
– deliberare per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
predisporre e approvare il Bilancio Consuntivo accompagnato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione Sociale, da inviare anche al Collegio dei Fondatori;
– approvare eventuali modifiche statutarie, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, nei limiti consentiti dalla legge;
– avvalersi dell’apporto di esperti, nominando anche un comitato scientifico ai sensi del successivo art. 19;
nominare un Segretario Generale, se ritenuto necessario e su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni e la durata dell’incarico e determinandone la retribuzione;
– in caso di estinzione e/o scioglimento dell’ente, individuare gli enti ai quali verrà devoluto ii patrimonio della fondazione ai sensi del successivo art. 21,
– svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal Collegio dei Fondatori e dal presente Statuto e, comunque, ogni altra attività non espressamente riservata dalla Legge o dal Presente Statuto, ad altri organi della Fondazione.
12.3 Il Consiglio di Amministrazione può conferire parte dei propri poteri al Presidente, al/ai Vice Presidente/i, a singoli Consiglieri con le modalità e nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge.

Articolo 13
Consiglio di Amministrazione
Convocazione e quorum delle riunioni
Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei suoi membri, ovvero a richiesta del Collegio dei Revisori, con avviso spedito con qualsiasi mezzo anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso.
13.2 L’avviso di convocazione deve contenere l’ ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l’ora della riunione.
13.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno, la partecipazione alle riunioni potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
13.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
13.5 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, ove nominato,
oppure dal segretario della riunione.
13.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione
del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
Nel caso incui anche uno solo dei componenti del consiglio lo richieda, la decisione dovrà essere assunta collegialmente ai sensi del precedente comma.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.
In ogni caso dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l’espressione del consenso.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Spetta al Presidente del Consiglio, che dovrà dare comunicazione a tutti i componenti del consiglio del testo da approvare mediante comunicazione spedita con qualsiasi mezzo anche telematico che ne attesti la ricezione, raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli Amministratori e Revisori, indicando:
– Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
– la data in cui si è formata la decisione;
-eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.
Le decisioni assumono la data dell’ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.
13.7 Le Riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati nel rispetto di quanto previsto all’articolo 10.8.

Articolo 14
Comitato Esecutivo

14.1 Il Comitato Esecutivo, ove istituito, è composto dal Presidente e da due a sei Consiglieri di Amministrazione designati dal Consiglio stesso; al Comitato Esecutivo assiste l’organo di revisione .
14.2 Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni ad esso attribuite dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge. Non possono comunque essere attribuite al Comitato le seguenti facoltà:
– predisposizione del Bilancio Consuntivo e Preventivo;
– proporre modifiche dello statuto;
– nominare il Segretario Generale.
14. 3 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.
Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi mezzo anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione e contengono l’indicazione delle materie da trattare.
14.4 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l’invio con strumenti telematici della relativa verbalizzazione per l’approvazione. Le deliberazioni vengono riportate sull’apposito libro verbale.

Articolo 15
Presidente

15.1 Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è rieleggibile.
15.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ove istituito, e cura l’esecuzione degli atti deliberati.
Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti, in esecuzione di delibere assunte dal consiglio di amministrazione.
15.3 Il Presidente in caso di necessità e di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione.
15.4 Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, Enti pubblici e privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Articolo 16
Vice Presidente

16.1 Il/i Vice Presidente/i è/sono nominato/i dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
Nel caso di più Vice Presidenti, uno tra essi sarà Vicario e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.
16.2 Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente o del Vicepresidente Vicario, qualora siano nominati più Vicepresidenti, basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi compresi i pubblici uffici da qualsiasi ingerenza o responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 17
Il Segretario Generale

17.1 Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, di norma nella prima riunione successiva alla sua elezione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, su proposta del Presidente.
Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.
La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella componente del Consiglio di Amministrazione.
Qualora ricorrano gravi motivi il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri può revocare il Segretario Generale.
17.2 Il Segretario Generale:
– dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di Bilancio l’attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
– partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ;
– cura la gestione amministrativa ed economico-contabile;
– è responsabile del personale;
– provvede in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo all’assunzione del personale e a tutto quanto relativo ad esso;
– redige la proposta di Bilancio Preventivo e le relative variazioni, il Conto Economico e il Bilancio Consuntivo;
– sovrintende alla realizzazione del programma annuale di attività;
– propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti di funzionamento;
– propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo gli eventuali incarichi di consulenza esterna;
– propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne;
– esercita tutte le funzioni allo stesso conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18
Organo di Revisione

18.1 Il Collegio dei Fondatori, ai sensi del precedente articolo, procede alla nomina dell’Organo di Controllo
che può essere composto da un solo Revisore o da un collegio dei Revisori.
18.2 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.
18.3 Il Revisore o i componenti del Collegio dei Revisori sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
18.4 L’Organo di Revisione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta
delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio Preventivo e di Bilancio Consuntivo redigendo su quest’ultimo apposita Relazione, ed effettua verifiche di cassa. Ha, inoltre, il compito di vigilare sulla conformità alla Legge ed allo Statuto della attività della Fondazione .
18. 5 Dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
18.6 Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Fondatori e del Comitato Esecutivo.

Articolo 19
Comitato Scientifico

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, come previsto al precedente art. 12, potrà avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico, composto datre a nove componenti, con funzioni di proposta e di consulenza tecnico-scientifica in merito alla attività della Fondazione. Al Comitato Scientifico potrà essere affidato il coordinamento dell’attività di ricerca scientifica.
19.2 Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione e i suoi membri devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e culturale.
I membri del Comitato Scientifico sono nominati su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza.
19. 3 Ai componenti il comitato scientifico spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 20
Esercizio Finanziario

20.1 L’Esercizio Finanziario ha inizio il giorno 1gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
20.2 Il Consiglio di Amministrazione:
– entro il 30 novembre di ogni anno approva il Bilancio Preventivo dell’anno successivo. Detto Bilancio Preventivo, unitamente ad una relazione sulle attività della Fondazione contenente le linee generali, gli obiettivi e i programmi dell’anno successivo, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, deve anche essere trasmesso a tutti i Fondatori;
– entro il 30 maggio dell’anno successivo approva il Bilancio Consuntivo. Detto Bilancio Consuntivo, accompagnato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione Sociale predisposte dal Consiglio di Amministrazione nonché dalla Relazione dell’Organo di Revisione, deve anche essere trasmesso a tutti i Fondatori.
20.3 Gli Organi della Fondazione nell’ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio Preventivo approvato fermo quanto previsto al precedente articolo 5.
20.4 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, fermo quanto previsto al precedente articolo 5.
20.5 E’ vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione o al momento del suo scioglimento.
20.6 Tutti i versamenti effettuati a favore della Fondazione sono irripetibili e non rimborsabili.
20.7 Nel caso in cui la Fondazione partecipi ad Enti o Società dovrà darsi evidenza nel bilancio del risultato economico derivante da tali partecipazioni e, quando richiesto dalla legge, dovrà procedersi alla redazione del bilancio consolidato di gruppo.

Articolo 21
Estinzione

21.1 In caso di estinzione e/o scioglimento dell’Ente, l’intero patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe individuati dall’organo di gestione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
F.to Michele Grampa
F.to Mario Saporiti
F.to Pellucani Lorena Maria teste
F.to Nicoletta De Ruvo teste
F.to Carlo Saggio notaio

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